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Permesso di Costruire

E’ un titolo che viene rilasciato dall'autorità comunale quando gli interventi che si intende realizzare sono considerati consistenti.

In particolare, i casi in cui è necessario richiedere il permesso di costruire prima di procedere alla realizzazione degli interventi edilizi sono individuati nell'art, 10 del TU. n. 380/2001:

  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Ad esempio quando l’organismo edilizio viene modificato nel volume, quando i prospetti o sagome dell’edificio subiscono una variazione o quando avvengano cambiamenti della destinazione d’uso dell’immobile.

Il permesso di costruire è un atto trasferibile: è un permesso trasferibile insieme all'immobile, ai successori o agli aventi causa. Necessita solo di un provvedimento di voltura che non dà luogo ad un nuovo permesso, ma consiste nel cambio di intestazione.

E’ importante inoltre chiarire che il permesso di costruzione non comporta alcun tipo di limitazione del diritto di terzi. Sostanzialmente significa che non è possibile superare i limiti della propria legittimazione invadendo i diritti dei terzi, vale a dire comproprietari o confinanti.

Per alcune tipologie di intervento è possibile presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in alternativa al P.d.C.

In questo caso però i lavori possono iniziare solo 30 giorni dopo il deposito allo sportello unico e soltanto dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie.

Ad intervento completato, il progettista o il tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Sue (Sportello Unico per l’Edilizia). Attraverso tale documento è comprovata la conformità dell’intervento al progetto presentato.

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Segnalazione Certificata di Inizio Attività

E' una dichiarazione che il privato cittadino o un’azienda deve fare al comune per fare degli interventi edilizi.

Per spiegarti nel dettaglio gli interventi che rientrano nella SCIA, partiamo dalle referenze ufficiali, ovvero l’Articolo 22 del Testo Unico dell’Edilizia, che possiamo raggruppare in cinque macro categorie di interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (appunto S.C.I.A.):

  • tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti (nell’Art, 3 comma 1 del T.U. sono identificate le differenze tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria);
  • Gli interventi di restauro e di risanamento dell’edificio (ad esempio la ristrutturazione di una facciata dell’edificio o la messa in sicurezza della struttura portante);
  • Tutti gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione che siano stati approvati dall’organo competente e che contengano precise indicazioni plano-volumetriche, formali e costruttive;
  • Interventi di ristrutturazione edilizia - articolo 3 comma 1, lettera d) - ovvero quegli interventi che possono portare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto allo stato d’origine. Alcuni esempi possono essere la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici con diversi sedimi (posizioni), sagoma o prospetti oppure tutte le innovazione necessarie per l’adeguamento della normativa antisismica. Rientra sempre in questa categoria la ricostruzione di edifici crollati o demoliti purché esista la possibilità di accertarne la pre-esistenza.

Per rispondere all’elenco dei lavori soggetti a SCIA, ti illustreremo di seguito alcuni dei lavori più comuni:

  • rimozione di un tetto o di una copertura in amianto;
  • demolizione e rifacimento del tetto;
  • installazione di un nuovo ascensore con modifiche strutturali interne o esterne;
  • demolizione e ricostruzione di solai;
  • posa di un nuovo vespaio;
  • apertura di nuove finestre o porte in una struttura esistente;
  • nuovo muro di sostegno all’interno del terreno;
  • ricostruzione di nuovi balconi o terrazzi;
  • realizzazione o ricostruzione di scale interne;
  • ristrutturazione facciate esterne.

Questa come potrai immaginare è solo una lista potenziale per darti un'idea più concreta di quali siano i possibili interventi che rientrano nella SCIA. È molto importante da tenere in considerazione che queste opere variano in base al comune in cui ti trovi e che le regioni possono modificare riducendo o ampliando l’ambito applicativo.

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

E' un titolo abilitativo necessario per ristrutturare un edificio con interventi di manutenzione straordinaria. Questi ultimi però non devono trasformarne la struttura (altrimenti sarebbe necessario richiedere la SCIA).

In linea generale fare la CILA è obbligatorio nel caso di modifiche di spazi interni, realizzazione di bagni e rifacimenti di impianti.

Per esempio in questi casi:

  • interventi di manutenzione straordinaria "leggera";
  • interventi di restauro;
  • interventi di risanamento conservativo;
  • interventi di rimozione delle barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell'edificio;
  • interventi residuali (art. 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001).

Vuoi saperne di più? Non esitare a contattarci, i nostri esperti saranno lieti di rispondere a tutte le tue domande.

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